ORDINANZA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA: Limitazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, pubblici esercizi ed attività artigiane in alcune aree del territorio comunale.

ORDINANZA Nr. 53 del 28/10/2016

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EMESSA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA MEDIANTE LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI ED ATTIVITA’ ARTIGIANE IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Vista la relazione del Responsabile della polizia locale relativa alla sicurezza urbana, conservata agli atti, nella quale si evidenzia che:
– fra le zone di Verdellino che presentano profili di criticità molto elevata sotto il profilo della sicurezza urbana vanno certamente annoverate quella di Piazza Affari – ove sono presenti diversi pubblici esercizi e attività commerciali/artigianali che costituiscono luoghi di attrazione e aggregazione di soggetti dediti allo spaccio ed al consumo di sostanze psicotrope – ed il quartiere “Olani” (limitatamente alle vie V. Veneto e Santuario dell’Olmo) in cui sono presenti alcune attività commerciali/artigianali che sovente sono teatro di risse fra soggetti extracomunitari in stato di ubriachezza molesta;

– nelle suddette zone l’Arma dei Carabinieri hanno effettuato numerosi interventi nelle ore serali e notturne accertando violazioni concernenti i reati di rissa, lesioni aggravate, ubriachezza molesta e guida in stato di ebbrezza alcolica. Ciò a riprova della sussistenza di un nesso causale fra l’apertura serale/notturna degli esercizi commerciali in esame e gli episodi di criminalità diffusa (spaccio e consumo di droga) ovvero di disturbo alla quiete pubblica accertati dalle forze dell’ordine;

– che la situazione di grave disagio è altresì comprovata dalle numerose segnalazioni effettuate da parte dei cittadini ivi residenti;

Attesa la grave ed urgente necessità e la volontà dell’Amministrazione Comunale di assicurare al territorio adeguate condizioni di sicurezza e convivenza civile e di procedere mediante azioni di natura eccezionale per il tempo indispensabile a porre in essere misure di significativa riduzione del rischio, fatta salva l’opportuna verifica a conclusione del periodo;

Richiamato l’articolo 41, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana che recita “ L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”;

Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: “ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. “, il quale all’articolo 1, comma 2 , dice che: “ Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”;

Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito dalla legge 24/07/2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti con tingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nell’ambito precisamente delimitato dagli artt. 1 e 2 del D.M. 5 agosto 2008;

Considerato che:
– l’art. 1 del D.M. 5 agosto 2008 chiarisce che “per incolumità pubblica” si intende l’integrità fisica della popolazione e che la “sicurezza urbana” è un bene pubblico da tutelare mediante attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

– l’art. 2 del D.M. 5 agosto 2008 definisce in tal modo gli ambiti di intervento del Sindaco:

“ Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi.”.

– Il presente provvedimento debba ascriversi in particolare al novero delle ordinanze con tingibili ed urgenti per il contrato delle condizioni di cui alle lettere a), b),d) ed e) di cui all’art. 2 del citato D.M. 5 agosto 2008;

Considerato altresì che:
– il comma 4 dell’art. 54 del D.Lgs, 267/2000, così come novellato dall’art. 8 del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, attribuisce al Prefetto la facoltà di disporre, ove le ritenga necessarie e fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;

– il comma 6 del citato art. 54 prevede specificamente la possibilità di modificare per motivi di sicurezza urbana gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, adottando i provvedimenti di cui al comma 4;

Reputato necessario, per quanto esposto nella relazione del Responsabile della polizia locale, emanare un provvedimento a carattere temporaneo circoscrivibile nel periodo dal 14/11/2016 al 30/04/2017, qualificabile come contingibile ed urgente, al fine di prevenire e contrastare gli attuali e concreti rischi per la sicurezza pubblica, prevedendo nell’area specificata dall’allegata relazione, l’introduzione di limiti agli orari di apertura di esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigiane determinati con una limitazione più ampia rispetto alla previsione dell’art. 659 del codice di procedura penale prevista limitatamente al disturbo della quiete pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è trasmesso, in via preventiva,  al Prefetto di Bergamo, ai sensi dell’art. 54, comma 4. D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni  anche al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Visto l’articolo 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto l’articolo 16, comma 2, della legge 24.11.1981, n. 689;

Vista la deliberazione di G. C. n. 157 del 28/10/2016 con la quale, in base all’articolo 16, comma 2, della legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’art. 6 bis della legge 125/08 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, si stabilisce una sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 500,00 per la violazione dell’emananda ordinanza per la limitazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, pubblici esercizi ed attività artigiane in alcune aree del territorio comunale, in deroga alle disposizioni che lo voglio coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

O R D I N A

1. Dal 14/11/2016 al 30/04/2017,  in Verdellino  “Quartiere degli Olani” (limitatamente alle vie V. Vdeneto e Santuario dell’Olmo, l’applicazione dei seguenti orari di apertura / chiusura:
– ESERCIZI COMMERCIALI (Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita):
dal Lunedì alla Domenica dalle ore 07:00 alle ore 21:00;
– ESERCIZI PUBBLICI:
dal Lunedì alla Domenica dalle ore 06:00 alle ore 21:00;
– ATTIVITA’ ARTIGIANE:
dal Lunedì alla Domenica dalle ore 08:00 alle ore 21:00.

2. Dal 14/11/2016 al 30/04/2017, in Verdellino – loc. Zingonia (limitatamente a Piazza Affari), l’applicazione dei seguenti orari di apertura/chiusura:
– ESERCIZI COMMERCIALI (Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita):
dal Lunedì alla Domenica dalle ore 07:00 alle ore 21:00;
– ESERCIZI PUBBLICI:
dal Lunedì alla Domenica dalle ore 06:00 alle ore 21:00;
– ATTIVITA’ ARTIGIANE: dal Lunedì alla Domenica dalle ore 08:00 alle ore 21:00.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/81 in combinato disposto con l’art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, si applica una sanzione pecuniaria pari ad € 500,00 – con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione dell’accertamento di violazione.

L’Amministrazione Comunale di Verdellino è competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge 689/81, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.

AVVISA

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 14/11/2016 e sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e mediante l’affissione all’ingresso delle attività commerciali/artigiane ricadenti nell’area considerata, previa consegna del provvedimento ai diretti interessati a cura del messo comunale.

Il responsabile dell’istruttoria è il Sig. Angelo Emilio Colombo (responsabile della polizia locale).

DISPONE

  • che il presente provvedimento venga trasmesso a:

– Prefetto di Bergamo
– Questore di Bergamo
– Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Bergamo
– Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo
– Comando Polizia Locale di Verdellino

  • che il presente provvedimento venga consegnato per il tramite del messo comunale a tutti i gestori di attività commerciali e artigiane e di esercizi pubblici che si trovano nelle zone sopra indicate;
  • che la polizia locale e le altre forze dell’ordine diano esecuzione al presente provvedimento mediante idonea vigilanza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione dell’accertamento di violazione, il trasgressore ha altresì facoltà di presentare scritti difensivi al Sindaco di Verdellino e chiedere di essere sentito.

Dalla Residenza Municipale, lì 28 ottobre 2016

IL SINDACO
Silvano Zanoli

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PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Si esprime, per quanto di competenza, sotto il profilo dei controlli interni, parere favorevole alla proposta di ordinanza tingibile ed urgente, con specifico riferimento alla regolarità tecnico-amministrativa relativamente alla sua redazione in conformità alla legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Lavore