ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO DENOMINATA “ZTL ZINGONIA”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2016 con la quale è stata approvata a maggioranza una “Mozione sul tema della sicurezza” che invita l’Amministrazione Comunale a studiare la creazione sul territorio comunale di Zone a Traffico Limitato, con particolare attenzione al quartiere Zingonia;
Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Sentito il parere conforme del Sindaco e del Vice Sindaco Assessore alla Sicurezza e Viabilità;
Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo, in adesione alla volontà politica espressa con il provvedimento del Consiglio Comunale sopra indicato e per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale e la sicurezza urbana;
ORDINA
A) E’ istituita la Zona a Traffico Limitato “ZTL Zingonia”, compresa nel seguente perimetro: Piazza Affari – Via Carlo Porta e Viale Degli Oleandri (nel tratto compreso fra Corso Asia e il civico n.4);
B) nella Zona a Traffico Limitato sopra individuata – pena l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 7 c. 9 e c.14 (transito) e art. 158 c. 2 e c. 6 (sosta) del Codice della Strada, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
1 – è vietata il transito e la sosta (con rimozione forzata) dalle ore 22.00 alle ore 06.00 per tutti i veicoli (fatte salve le categorie di veicoli sotto indicate) di tutti i giorni della settimana;
2 – sono esenti le seguenti categorie di veicoli:
veicoli in uso o di proprietà di cittadini residenti nelle aree ricomprese nella suddetta ZTL;
veicoli in uso o di proprietà di persone ospiti di cittadini residenti nelle aree ricomprese nelle suddetta ZTL;
veicoli adibiti a servizio pubblico e/o di emergenza (servizi sanitari, servizi recupero veicoli, protezione civile, VVFF);
veicoli in dotazione alle forze di polizia/militari;
veicoli adibiti al trasporto di persone disabili;
veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) durante l’orario di pubblico servizio;
veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali randagi;
veicoli adibiti a servizi di pulizia e raccolta rifiuti;
veicoli utilizzati per carico/scarico merci per attività commerciali ubicate all’interno del perimetro ricompreso nella ZTL così come sopra individuata;
veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l’espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, ecc.), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
veicoli di trasporto collettivo di persone (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) che esercitano stabilmente l’attività nel comune di Verdellino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all’esterno;
veicoli dotati di specifica autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale di Verdellino.
Si consente il transito e la sosta limitatamente all’area oggetto dell’occupazione e per il periodo autorizzato (ove vi sia concessione di occupazione temporanea suolo pubblico), per i veicoli utilizzati dai soggetti detentori di idonea autorizzazione (edilizia nulla osta occupazione temporanea suolo pubblico).
L’entrata in vigore del presente provvedimento è subordinata alla preventiva pubblicazione all’albo pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi, sul sito internet comunale e sul tabellone informativo – e previa posa in loco di idonea segnaletica stradale.
L’Ufficio Tecnico comunale ・incaricato di provvedere alla posa in opera di idonea segnaletica stradale atta a rendere pubblico il contenuto del presente provvedimento.
Gli appartenenti alle forze dell’ordine sono tenuti a curare l’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
La Polizia Locale provvederà ad inviare copia della presente ordinanza ai seguenti soggetti:
Servizio Urgente Emergenza Medica fax 035.2674814
Alla Prefettura/Questura di Bergamo
Sito internet comunale e tabellone informativo
Ufficio Tecnico Comunale di Verdellino
Stazione Carabinieri Zingonia-Verdellino
A norma dell’art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come novellata dalla legge n. 15/2005, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia competente per territorio ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sempre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.
A norma dell’art. 8 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento per l’adozione della presente ordinanza è il Responsabile del Settore Polizia Locale.